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Aferesi produttiva - Glossario
Aferesi produttiva: procedura eseguita con un'apparecchiatura (separatore) in grado di separare, mediante centrifuga o filtro, on-line, il sangue del donatore per ottenere plasma, piastrine, leucociti ed eritrociti da utilizzare a scopo trasfusionale.

Assegnazione: attribuzione al paziente di determinate, specifiche unità di sangue o di emocomponenti per l'uso trasfusionale.

Citoaferesi: raccolta di cellule ematiche tramite aferesi.

Distribuzione: la cessione di sangue o di emocomponenti ad altri servizi trasfusionali e a produttori di derivati del sangue e del plasma. E' esclusa dalla distribuzione l'assegnazione del sangue o dei suoi componenti a scopo di trasfusione.

Colla di fibrina autologa: la colla di fibrina autologa è un emoderivato che possiede azione emostatica e adesiva. Può essere utilizzata da sola o in associazione con il gel piastrinico.

Emazie concentrate: questo emocomponente è ottenuto con la rimozione di parte del plasma da sangue intero. Se è stato preparato senza interruzione del circuito chiuso può essere conservato a + 4°C + 2°C per un periodo analogo al sangue intero se l'ematocrito non supera il 70%. Se sono state aggiunte sostanze additive conservanti, debitamente registrate, il periodo di conservazione può essere ulteriormente prolungato fino al limite definito per la soluzione impiegata.

Emazie concentrate con rimozione del buffy-coat: questo emocomponente è ottenuto con la rimozione del plasma e del buffy-coat dal sangue intero. Il contenuto di leucociti dell'unita deve essere inferiore a 1,2 x 109 cellule conservazione come per le emazie concentrate.

Emazie congelate: le emazie possono essere congelate con idoneo crioprotettivo, preferibilmente entro sette giorni dalla raccolta e conservate a -80°C o a temperature inferiori. Prima dell'uso le cellule sono scongelate, lavate e risospese in soluzione fisiologica e utilizzate nel più breve tempo possibile; possono essere conservate a + 4°C +2°C per non più di ventiquattro ore. La conservazione allo stato di congelamento delle emazie può essere estesa fino a dieci anni se un mantenimento corretto ad una temperatura inferiore a - 65° C può essere garantita. Il trasposto allo stato congelato non è raccomandato.

Emocomponenti: i componenti del sangue (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, plasma) che possono essere preparati a fini terapeutici con vari metodi.

Emoderivati autologhi: emocomponenti da trasfondere, provenienti e destinati al donatore stesso. Emoderivati omologhi: emocomponenti da trasfondere, provenienti da un donatore e destinati a diverso ricevente.

Emoterapia topica: utilizzo, a scopo non trasfusionale, di emocomponenti applicati topicamente, per la rigenerazione tissutale.

Emovigilanza: insieme delle procedure di sorveglianza organizzate relative agli incidenti o alle reazioni indesiderate gravi o inaspettate dei donatori o dei riceventi, nonché al controllo epidemiologico dei donatori.

Eritropoietina: ormone utilizzato a scopo terapeutico in caso di anemie, in quanto in grado di aumentare il numero di globuli rossi circolanti; oppure viene utilizzato in previsione di intervento chirurgico ad elevata richiesta trasfusionale, al fine di consentire l'incremento della massa eritrocitaria disponibile.

Esclusione: la sospensione dell'idoneità di una persona a donare sangue o emocomponenti; tale sospensione può essere definitiva o temporanea.

Gel di piastrine autologo (GPA): il gel piastrinico autologo (GPA) è un emoderivato dotato di proprietà rigenerative sul tessuto osseo ed epiteliale. La sua azione si esplica con azione diretta dei fattori liberati dai granuli piastrinici sugli osteoblasti (proliferazione, differenziazione, sintesi di matrice) e sulle cellule epiteliali (proliferazione, tessuto di granulazione), con azione chemiotattica degli stessi fattori sulle cellule monocito - macrofagiche che liberano i medesimi fattori prolungando così l'attività del gel e inducendo il fenomeno dell'angiogenesi.

Incidente grave: qualunque evento negativo collegato alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione, alla distribuzione e alla assegnazione di sangue e di emocomponenti, che può provocare la morte o determinare condizioni suscettibili di mettere in pericolo la vita o di produrre invalidità o incapacità del donatore o del paziente o che ne determina o prolunga l'ospedalizzazione o la morbilità.

Ispezione: controllo ufficiale e obiettivo, effettuato in conformità a norme esistenti al fine di valutare il rispetto del presente decreto e di altre normative pertinenti e volto anche all'individuazione di problemi.

Plasmaferesi: procedura aferetica, con prelievo di solo plasma.

Plasma fresco o congelato (PFC): questo emocomponente, ottenuto da un donatore singolo deve essere congelato e conservato in un arco di tempo e ad una temperatura che permetterà di mantenere adeguatamente i fattori labili della coagulazione in uno stato funzionale. Se mantenuto costantemente a temperatura < a -30°C, può essere conservato per dodici mesi. Fra -25°C e -30°C per sei mesi, fra - 18°C e -25°C per tre mesi. Trascorsi tali periodi il plasma sarà comunque avviato alla produzione di frazioni plasmatiche. Lo scongelamento del PFC deve avvenire fra 30°C e 37°C in bagno con agitazione. Dopo scongelamento deve essere usato il più presto possibile, o conservato a + 4°C +2°C per non più di ventiquattro ore. Deve contenere almeno il 70% del contenuto originale del fattore VIII e degli altri fattori labili della coagulazione e degli inibitori, oltre ai normali livelli di fattori stabili della coagulazione, di albumina e di immunoglobuline.

Prodotto del sangue: qualunque prodotto terapeutico derivato dal sangue o dal plasma umano.

Reazione indesiderata grave: la risposta inattesa del donatore o del paziente, connessa con la raccolta o la trasfusione di sangue e di emocomponenti, che provoca la morte o mette in pericolo la vita o produce invalidità o incapacità del donatore o del paziente ovvero determina o prolunga l'ospedalizzazione o la morbilità.

Rilascio di emocomponenti: l'operazione che consente di liberare dalla quarantena componenti del sangue mediante sistemi e procedure idonei ad assicurare che il prodotto finito soddisfi le condizioni previste per il rilascio.

Sangue intero: per unità di sangue intero si intende il sangue prelevato ad un donatore idoneo secondo le modalità precisate: deve essere conservato nel contenitore originale o in altri ad esso collegati, qualora sia stato trasferito senza interruzione del circuito chiuso. Il volume dell'unità di sangue intero prelevato deve essere pari. a 450 mi +10%.

Servizio trasfusionale: le strutture previste dalla normativa vigente secondo i modelli organizzativi regionali, ivi comprese eventuali unità di medicina trasfusionale, che sono responsabili sotto qualsiasi aspetto della raccolta e del controllo del sangue umano e dei suoi componenti, quale ne sia la destinazione, nonché della lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione quando gli stessi sono destinati alla trasfusione.

Trasfusione autologa: la trasfusione di sangue o di emocomponenti ottenuta attraverso predeposito, in cui il donatore e il ricevente sono la stessa persona.

Unità di raccolta: strutture incaricate della raccolta, previa autorizzazione delle regioni o province autonome competenti, gestite anche dalle Associazioni del volontariato del sangue sotto la responsabilità tecnico-organizzativa del servizio trasfusionale di riferimento.
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